Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
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Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte di Cassazione, nei casi di maternità surrogata, ha negato l’automatica trascrivibilità del provvedimento straniero che indichi quale genitore del bambino il cd. genitore intenzionale.
Nell’ambito di un procedimento civile, una paziente e il marito chiedevano che fosse accertata la responsabilità dei medici che avevano assistito la donna. Secondo i ricorrenti, infatti, i sanitari avevano preferito un’opzione terapeutica contraria alle linee guida e non avevano fornito adeguate spiegazioni alla paziente, violando il principio del consenso informato. Il Tribunale di Ancona ha rigettato tutte le domande avanzate dagli attori, non essendo provata la condotta negligente dei medici.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato la Polonia per violazione dell’art. 8 CEDU in quanto il divieto di aborto introdotto dalla sentenza del Tribunale costituzionale polacco è un’ingerenza illegittima alla vita privata dei cittadini, in quanto adottata in violazione delle regole procedurali previste per la composizione del Tribunale stesso.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Polonia in quanto non garantisce un adeguato riconoscimento legale alle coppie di persone dello stesso sesso.
Il Tribunale amministrativo federale della Germania ha ritenuto legittimo il diniego all’autorizzazione per l’acquisto del farmaco Sodio Pentobarbital utilizzato per realizzare propositi suicidi, poiché contraria ai fini terapeutici perseguiti dalla normativa tedesca in materia di stupefacenti.
La Corte di Strasburgo, analizzando i dati scientifici forniti dalle stesse autorità italiane, ha certificato la sussistenza di una situazione di pericolo a causa della prolungata e non corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania, con il relativo aumento e rischio di danni alla salute per i residenti nella zona e ha riscontrato una violazione dell'art. 8 CEDU.
Indi Gregory, una bambina britannica di quasi otto mesi, è nata affetta da una malattia del DNA mitocondriale che le causa gravi disfunzioni neurologiche e cardiache e la costringe a sottoporsi a trattamenti di supporto vitale presso l’unità pediatrica di terapia intensiva del Queen’s Medical Centre di Nottingham.
La Cassazione, nel corso di un giudizio che vedeva opposti il Garante per la protezione dei dati personali e una Azienda sanitaria che era stata condannata dal primo al pagamento di una sanzione pecuniaria per illecito trattamento dei dati personali di una paziente, ha stabilito che il generico riferimento ad una situazione di “malattia” costituisce dato personale relativo alla salute.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza del TAR Marche che aveva negato l’erogazione della terapia ABA, sostenendo che la stessa rientri invece nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato che la Francia non ha violato l’art. 8 CEDU, dal momento che il divieto assoluto di fecondazione post mortem e il divieto di trasferimento transfrontaliero dei gameti del marito defunto sono scelte discrezionali del legislatore che non eccedono il libero apprezzamento riconosciuto agli Stati dalla Convenzione.